IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21 dicembre   2007,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato,  fino  al
31 dicembre  2008,  lo  stato di emergenza in ordine agli eccezionali
eventi   atmosferici  verificatisi  nei  mesi  di  settembre, ottobre
e novembre  2007  nei  comuni  della fascia jonica della provincia di
Messina;
  Considerato  che gli eventi calamitosi sopra citati hanno provocato
l'allagamento  di alcuni centri abitati, nonche' frane e smottamenti,
con movimento di detriti, fango e massi, con conseguente pericolo per
la pubblica incolumita', causando ingenti danni alla viabilita', alle
infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico e privato;
  Considerato  che la natura e la particolare intensita' degli eventi
meteorologici  hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e
sociale  delle  zone  interessate,  e,  pertanto,  risulta necessario
fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi
e poteri straordinari;
  Ritenuto,  quindi,  necessario  ed  indifferibile porre in essere i
primi  interventi  urgenti  per  favorire  il  ritorno  alle  normali
condizioni di vita delle popolazioni interessate;
  Vista  la  nota  del  24 gennaio  2008 del presidente della Regione
siciliana;
  Acquisita  l'intesa  della  Regione siciliana con nota del 2 aprile
2008;
  Sentito il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del
Ministero dello sviluppo economico;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:

                               Art. 1.
  1.  Il  dirigente generale del dipartimento della protezione civile
della  Regione  siciliana  e'  nominato  commissario  delegato per il
superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa.
  2.  Considerata  l'ampiezza  degli  interventi  da  porre in essere
rispetto   alle   risorse  finanziarie  attualmente  disponibili,  il
commissario  delegato  provvede,  nel  limite  massimo  delle risorse
destinate  allo scopo e di cui all'art. 3, alla predisposizione di un
piano  degli  interventi per il superamento dell'emergenza, indicando
analiticamente  i  soggetti  destinatari  delle  provvidenze previste
dalla  presente  ordinanza  da  sottoporre alla preventiva intesa del
Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
  3.  Il  commissario  delegato, puo' avvalersi di soggetti attuatori
affidando   loro   specifici   settori  di  intervento,  emanando  le
occorrenti direttive ed indicazioni. Il commissario delegato, per gli
adempimenti   di   propria   competenza,  si  avvale  altresi'  della
collaborazione   delle   strutture   regionali,  nonche'  degli  enti
territoriali  e  non territoriali e delle amministrazioni periferiche
dello Stato.
  4.  Il  commissario  delegato  e'  autorizzato  altresi' a porre in
essere  i  necessari  interventi relativi ai beni privati danneggiati
dagli  eventi  di  cui  alla  presente  ordinanza  anche di interesse
pubblico.
  5.  Il  commissario  delegato,  avvalendosi  dei poteri di cui alla
presente  ordinanza  di  protezione civile, e' autorizzato a porre in
essere i necessari interventi finalizzati alla messa in sicurezza del
tratto  di costone roccioso interessato dal crollo che ha compromesso
la  viabilita'  della  strada  statale  n.  113 nel comune di Gioiosa
Marea,  e  per  l'eventuale messa in sicurezza di altri punti critici
che  insistono sulla medesima strada statale potenzialmente a rischio
di   smottamento,  nonche',  ove  necessario  all'espletamento  delle
attivita'   finalizzate   al   rilievo  geomorfologico  di  dettaglio
dell'area e allo studio geomeccanico della parete mediante l'utilizzo
di tecniche di ispezione da parte di rocciatori.